Art. 13.
(Istituzione dei distretti biologici).
1. Sono istituiti i distretti biologici, in analogia a quanto previsto dall'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, per i distretti industriali.
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2. Il distretto biologico è istituito su richiesta di due o più comuni presso i quali la produzione agricola è per almeno il 70 per cento condotta in conformità alle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, e della presente legge.
3. Il distretto biologico può richiedere la certificazione di cui all'articolo 10, previa autorizzazione da parte della competente autorità di certificazione.
4. All'interno del distretto biologico è vietata ogni forma di coltivazione di OGM.
5. È inoltre vietata la coltivazione di OGM in territori confinanti con il distretto per una distanza di 100 chilometri.